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REGOLAMENTO SAD
REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziali realizzate presso il domicilio dell’utente, al fine di consentirgli la permanenza nel normale ambiente di vita e di ritardare, o evitare ove possibile, il ricorso a strutture residenziali.
ART. 2 - FINALITA’
La funzione specifica dell’assistenza domiciliare si esplica attraverso la presenza di un operatore professionale presso il domicilio dell’utente, al fine di:
- favorire l’autonomia della persona, sviluppando le sue capacità residue nel rispetto della sua autodeterminazione;
- evitare o ridurre i rischi di isolamento e d’emarginazione, ricercando e stimolando la collaborazione dei familiari e della rete sociale;
- migliorare la qualità della vita nel suo complesso e contribuire a soddisfare le esigenze essenziali della persona;
- mantenere e sostenere la rete delle relazioni sociali e familiari laddove, per motivi diversi, necessiti di tale intervento.
ART. 3 - OBIETTIVI
Con il Sad si intende perseguire i seguenti obiettivi:
- provvedere alla cura della persona;
- favorire la permanenza della persona nel suo contesto abitativo e relazionale;
- sostenere l’autonomia della persona;
- evitare il ricovero in istituto, comprese le ospedalizzazioni, quando non indispensabili;
- sostenere l’unitarietà del nucleo familiare, evitando l’emarginazione dei membri più deboli, favorendo il mantenimento di ciascun ruolo familiare;
- promuovere le capacità relazionali, favorendo i rapporti familiari, amicali e di vicinato.
ART. 4 - DESTINATARI
Hanno diritto a presentare domanda di assistenza domiciliare le persone residenti nel Comune di ____________, in condizioni di bisogno o di difficoltà, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali, religiose e politiche.
Questo intervento si rivolge ai nuclei familiari in cui sono presenti, una o più:
- persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della propria persona nelle attività quotidiane, in condizioni di solitudine e isolamento, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soggetti anziani o disabili fisici/psichici).
- soggetti a rischio di emarginazione;
- minori in situazione di disagio.
ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono le seguenti:
- prestazioni igienico- sanitarie:
- aiuto per la cura della persona: igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, bagno assistito, mobilizzazione della persona, deambulazione;
- interventi per la tutela igienico-sanitaria della persona e non separabile da un’attività integrata di assistenza alla persona: controllo nell’assunzione dei farmaci, prevenzione delle piaghe da decubito, accompagnamento alle visite mediche, frizioni, aiuto nell’uso di ausili in caso di necessità, rilevazione di segni o sintomi di malattie per la comunicazione al coordinatore del servizio, ai familiari e al medico di base.
- prestazioni di socializzazione:
- aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali, di vicinato;
- accompagnamento ad iniziative ricreative, ludiche, anche promosse dalla comunità locale;
- accompagnamento per uscite sul territorio.
- prestazioni di governo dell’alloggio:
- cura delle condizioni igieniche essenziali dell’abitazione in relazione alle prestazioni svolte: riordino della stanza, cambio della biancheria, lavaggio e stiratura vestiti, preparazione pasti.
- eventuali prestazioni complementari:
- supporto psicologico e/o consulenti specialistici
L’Assistente Sociale valuta, all’interno dei progetti individualizzati, l’attivazione delle seguenti prestazioni complementari:
ART. 6 - DURATA DELLE PRESTAZIONI
La durata delle prestazioni è definita nel progetto di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona.
Superate le condizioni di bisogno accertate dal Servizio Sociale, l’intervento può essere concluso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipendenze e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione.
ART. 7 – PERSONALE
Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato ed espletato dalle seguenti figure professionali, secondo i criteri del lavoro d’èquipe:
- Assistente Sociale:
- programmazione, gestione complessiva e verifica del servizio;
- raccolta delle informazioni atte ad individuare lo stato di necessità, i problemi del richiedente, l’ammissione al servizio e la dimissione;
- valutazione e formulazione del piano d’intervento;
- definizione e sottoscrizione del contratto con l’utente;
- mantenimento dei rapporti con l’assessore competente rispetto ad alcune situazioni complesse e rispetto all’andamento del servizio.
- Coordinatore:
- raccordo tra il livello operativo e l’assistente sociale referente dell’area anziani;
- partecipazione ad incontri e riunioni di verifica e di programmazione sia sul singolo caso che sull’organizzazione del servizio di assistenza domiciliare, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni fornite dall’assistente sociale;
- coordinamento e supporto del personale incaricato e reperimento di operatori in caso di sostituzioni;
- stesura del piano settimanale e delle modifiche che si possono rendere necessarie nel corso della presa in carico e relative comunicazioni agli operatori e agli utenti.
- predisposizione periodica di report contenenti: descrizione dei servizi prestati, monitoraggio del monte ore complessivo, valutazione del funzionamento, risultati conseguiti e possibili sviluppi.
- Ausiliario socio-assistenziale:
nell’ambito del rapporto diretto con l’utenza (singolo o famiglia) e secondo quanto previsto nel progetto individualizzato, l’asa attua gli interventi e le prestazioni così come previste nell’art. 5, presso il domicilio dell’utente o sul territorio di residenza.
Le attività di cui all’articolo 5, dovranno essere svolte nell’ambito di un rapporto individualizzato, che consenta l’instaurarsi di una significativa relazione e collaborazione professionale. L’operatore tenderà a stimolare l’autonomia della persona e la collaborazione delle figure parentali, amicali e del vicinato, contenendo quanto più possibile atteggiamenti di passività, dipendenza e disinteresse da parte dell’utente.
L’asa dovrà effettuare una precisa e costante osservazione delle condizioni di vita della persona, utilizzando gli strumenti propri della professione; le informazioni dovranno essere riportate nell’équipe di lavoro con la quale dovrà stabilire modalità operative e di stretta integrazione.
- Eventuale personale complementare (psicologo o consulente specialistico):
- Interventi mirati, destinati ai familiari degli utenti ed agli utenti;
- eventuali interventi di supervisione agli operatori impiegati nel servizio.
ART. 8 - PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
La domanda per l’accesso al Sad deve essere inoltrata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e può essere presentata dall’interessato od in caso di impedimento della persona dai familiari o da chi ne esercita la tutela.
Ai fini dell’ammissione al servizio, l’Assistente Sociale raccoglie e verifica le condizioni che giustificano l’intervento e successivamente viene steso il progetto globale d’intervento, in accordo con i destinatari. L’ammissione al servizio è subordinata alla presenza (e/o alla richiesta all’ASL) degli ausilii necessari allo svolgimento del servizio in piena sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed eventuali sucessive modifiche (letto ortopedico, sollevatore, seggiolino per vasca, tappeti antiscivolo ecc…)
La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile all’attivazione del servizio (attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva, certificazioni mediche, ecc.).
Nel caso in cui l’utente sia in carico ad un servizio specialistico, sarà compito dell’Assistente sociale contattare gli operatori di riferimento (CPS, ADI, Ser.D) e condividere il progetto.
L’istruttoria della domanda ha la durata massima di un mese e l’esito della domanda sarà comunicato per scritto all’interessato; in caso di risposta negativa questa dovrà essere adeguatamente motivata.
ART. 9 - LISTA D’ATTESA
Qualora il servizio non sia erogabile al momento della domanda, l’Ufficio Servizi Sociali predisporrà una lista di attesa.
Nella lista di attesa verrà data precedenza a:
1-persone che non hanno la possibilità di ricevere un aiuto in quanto non dispongono di una rete parentale, di volontariato e di vicinato adeguata;
2-anziani o disabili in gravi condizioni di salute;
3-persone che versano in disagiate condizioni economiche;
4-il periodo trascorso in lista d’attesa.
ART. 10 - DIMISSIONI DAL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare può essere interrotto nei seguenti casi:
- su richiesta scritta dell’assistito o dei familiari con l’assenso dell’interessato;
- su decisione dell’Amministrazione Comunale con parere dei servizi sociali, per il venire meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l’ammissione al servizio domiciliare, per comprovata impossibilità di una corretta esecuzione del servizio stesso;
- su decisione dell’Amministrazione Comunale in caso di mancata contribuzione al costo del servizio.
ART. 11 - VOLONTARI DI ASSOCIAZIONI E VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
Nella realizzazione del progetto di intervento, l’Assistente Sociale può prevedere la collaborazione di volontari, appartenenti ad associazioni formalizzate che siano in grado di supportare i propri volontari con un’adeguata formazione. Questa collaborazione deve essere formalizzata con atti stipulati tra l’Associazione e l’Amministrazione locale.
ART. 12 - CONCORSO DEGLI UTENTI AL PAGAMENTO DEL COSTO DEL SERVZIO
Il SAD è finanziato con fondi comunali, contributi regionali e compartecipazione degli utenti.
Gli utenti del servizio Sad partecipano al costo delle prestazioni effettivamente erogate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, tenuto conto della sua composizione secondo la normativa vigente in merito all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (D.lgs. 109 del 1998 e successive modificazioni).
Nella determinazione della situazione reddituale sono da conteggiare anche le eventuali indennità di assistenza, di accompagnamento ecc, e altri proventi monetari erogati da enti pubblici o previdenziali a favore dei componenti il nucleo famigliare.
Le fasce di valore ISEE e le relative compartecipazioni economiche dei richiedenti, determinate assicurando trattamenti agevolati ai nuclei famigliari che versano in condizioni meno agiate, sono definite dall’Assemblea dei Sindaci e recepite dagli organi comunali competenti.
I costi dei servizi e le fasce Isee di riferimento possono essere soggette a rivalutazione annuale sulla base delle indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, recepite con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.
ART. 13 – DISPOSIZIONE FINALI
Le disposizioni del presente regolamento integrano e sostituiscono per quanto incompatibili le precedenti disposizioni regolamentari in materia di servizio di assistenza domiciliare.
Dalmine 07 luglio 2008
